(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 121)
 
                              Art. 121. 
 
                       (Art. 122 T. U. 1926). 
 
  Salve le disposizioni  di  questo  testo  unico  circa  la  vendita
ambulante delle armi, degli  strumenti  atti  ad  offendere  e  delle
bevande alcooliche, non puo' essere esercitato il mestiere  ambulante
di venditore o distributore di merci, generi alimentari o bevande, di
scritti o disegni, di cenciaiolo, saltimbanco,  cantante,  suonatore,
servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore  di  autoveicoli
di piazza, barcaiuolo, lustrascarpe e mestieri analoghi, senza previa
iscrizione in un  registro  apposito  presso  l'autorita'  locale  di
pubblica  sicurezza.  Questa  rilascia  certificato  della   avvenuta
iscrizione. 
 
  La  iscrizione  non  e'  subordinata  alle   condizioni   prevedute
dall'art. 11 ne' a quella preveduta dal capoverso dell'art. 12, salva
sempre la facolta' dell'autorita' di pubblica  sicurezza  di  negarla
alle persone che ritiene capaci di abusarne. 
 
  E' vietato il mestiere di ciarlatano.