Art. 121. (Art. 122 T. U. 1926). Salve le disposizioni di questo testo unico circa la vendita ambulante delle armi, degli strumenti atti ad offendere e delle bevande alcooliche, non puo' essere esercitato il mestiere ambulante di venditore o distributore di merci, generi alimentari o bevande, di scritti o disegni, di cenciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di autoveicoli di piazza, barcaiuolo, lustrascarpe e mestieri analoghi, senza previa iscrizione in un registro apposito presso l'autorita' locale di pubblica sicurezza. Questa rilascia certificato della avvenuta iscrizione. La iscrizione non e' subordinata alle condizioni prevedute dall'art. 11 ne' a quella preveduta dal capoverso dell'art. 12, salva sempre la facolta' dell'autorita' di pubblica sicurezza di negarla alle persone che ritiene capaci di abusarne. E' vietato il mestiere di ciarlatano.