Art. 124. (Art. 125 T. U. 1926). Gli stranieri, eccettuati gli italiani non regnicoli, non possono esercitare alcuno dei mestieri indicati nell'art. 121 senza licenza del questore. In occasione di feste, fiere, mercati od altre pubbliche riunioni, la licenza agli stranieri puo' essere conceduta dall'autorita' locale di pubblica sicurezza.