(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 124)
 
                              Art. 124. 
 
                       (Art. 125 T. U. 1926). 
 
  Gli stranieri, eccettuati gli italiani non regnicoli,  non  possono
esercitare alcuno dei mestieri indicati nell'art. 121  senza  licenza
del questore. 
 
  In occasione di feste, fiere, mercati od altre pubbliche  riunioni,
la licenza agli stranieri puo' essere conceduta dall'autorita' locale
di pubblica sicurezza.