(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 134)
 
                              Art. 134. 
 
                       (Art. 135 T. U. 1926). 
 
  Senza licenza del prefetto e' vietato ad enti o privati di prestare
opera di vigilanza o custodia di proprieta' mobiliari od  immobiliari
e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni
per conto di privati. 
 
  Salvo  il  disposto  dell'art.  11,  la  licenza  non  puo'  essere
conceduta alle persone che non abbiano  la  cittadinanza  italiana  o
siano incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto
non colposo. 
 
  La licenza non puo' essere conceduta per operazioni  che  importano
un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione  della  liberta'
individuale.