(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 137)
 
                              Art. 137. 
 
                       (Art. 138 T. U. 1926). 
 
  Il rilascio della licenza e' subordinato al versamento nella  Cassa
depositi e prestiti di una cauzione nella misura  da  stabilirsi  dal
prefetto. 
 
  La cauzione sta  a  garanzia  di  tutte  le  obbligazioni  inerenti
all'esercizio dell'ufficio e dell'osservanza delle condizioni imposte
dalla licenza. 
 
  Il prefetto, nel caso di inosservanza, dispone con decreto  che  la
cauzione, in tutto o in parte, sia devoluta all'erario dello Stato. 
 
  Lo svincolo e la restituzione della  cauzione  non  possono  essere
ordinati dal prefetto, se non quando, decorsi almeno tre  mesi  dalla
cessazione dell'esercizio, il concessionario  abbia  provato  di  non
avere obbligazioni da adempiere in conseguenza del servizio al  quale
l'ufficio era autorizzato.