(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 14)
 
                              Art. 14. 
 
                        (Art. 13 T. U. 1926). 
 
  Sono  autorizzazioni  di  polizia  le  licenze,  le  iscrizioni  in
appositi registri, le approvazioni, le  dichiarazioni  di  locali  di
meretricio e simili atti di polizia.