(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 152)
 
                              Art. 152. 
 
                       (Art. 153 T. U. 1926). 
 
  I prefetti delle Provincie di confine possono, per motivi di ordine
pubblico, allontanare,  mediante  foglio  di  via  obbligatorio,  dai
Comuni di frontiera, nel caso di urgenza,  riferendone  al  Ministro,
gli stranieri di cui all'art. 150 e respingere  dalla  frontiera  gli
stranieri che non sappiano dare contezza di se' o siano sprovvisti di
mezzi. 
 
  Per gli stessi motivi, i prefetti hanno facolta'  di  avviare  alla
frontiera, mediante foglio di via obbligatorio, gli stranieri che  si
trovano nelle rispettive Provincie. 
 
  Gli stranieri muniti di foglio  di  via  obbligatorio  non  possono
allontanarsi  dall'itinerario  ad  essi  tracciato.  Qualora  se   ne
allontanino, sono arrestati e puniti con l'arresto da uno a sei mesi. 
 
  Scontata la pena, sono tradotti alla frontiera.