Art. 152. (Art. 153 T. U. 1926). I prefetti delle Provincie di confine possono, per motivi di ordine pubblico, allontanare, mediante foglio di via obbligatorio, dai Comuni di frontiera, nel caso di urgenza, riferendone al Ministro, gli stranieri di cui all'art. 150 e respingere dalla frontiera gli stranieri che non sappiano dare contezza di se' o siano sprovvisti di mezzi. Per gli stessi motivi, i prefetti hanno facolta' di avviare alla frontiera, mediante foglio di via obbligatorio, gli stranieri che si trovano nelle rispettive Provincie. Gli stranieri muniti di foglio di via obbligatorio non possono allontanarsi dall'itinerario ad essi tracciato. Qualora se ne allontanino, sono arrestati e puniti con l'arresto da uno a sei mesi. Scontata la pena, sono tradotti alla frontiera.