Art. 162. (Art. 164 T. U. 1926). I condannati per delitto a pena detentiva o per contravvenzione all'ammonizione o che debbono essere sottoposti alla liberta' vigilata hanno l'obbligo, appena dimessi dal carcere o dagli stabilimenti indicati nell'articolo precedente, di presentarsi all'autorita' di pubblica sicurezza locale, che li provvede del foglio di via obbligatorio, se necessario. I pregiudicati pericolosi possono essere tradotti in istato di arresto davanti all'autorita' predetta.