(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 162)
 
                              Art. 162. 
 
                       (Art. 164 T. U. 1926). 
 
  I condannati per delitto a pena  detentiva  o  per  contravvenzione
all'ammonizione  o  che  debbono  essere  sottoposti  alla   liberta'
vigilata  hanno  l'obbligo,  appena  dimessi  dal  carcere  o   dagli
stabilimenti  indicati  nell'articolo  precedente,   di   presentarsi
all'autorita' di pubblica  sicurezza  locale,  che  li  provvede  del
foglio di via obbligatorio, se necessario. 
 
  I pregiudicati pericolosi possono  essere  tradotti  in  istato  di
arresto davanti all'autorita' predetta.