(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 163)
 
                              Art. 163. 
 
                       (Art. 165 T. U. 1926). 
 
  Le persone rimpatriate con foglio di via obbligatorio  non  possono
allontanarsi dall'itinerario ad esse tracciato. 
 
  Nel caso di trasgressione esse sono punite con l'arresto da  uno  a
sei mesi. 
 
  Scontata la pena, sono fatte proseguire per traduzione. 
 
  La stessa pena si applica alle persone che non si  presentano,  nel
termine prescritto, all'autorita' di pubblica sicurezza indicata  nel
foglio di via.