(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 167)
 
                              Art. 167. 
 
                       (Art. 169 T. U. 1926). 
 
  Entro  cinque  giorni  dalla  comunicazione  della  denunzia   alla
Commissione  di  cui  all'articolo  precedente,  questa   intima   al
denunziato atto di  comparizione  con  invito  a  presentare  le  sue
difese. 
 
  L'atto di comparizione deve contenere una succinta esposizione  dei
fatti sui quali la denuncia e' fondata.