Art. 167. (Art. 169 T. U. 1926). Entro cinque giorni dalla comunicazione della denunzia alla Commissione di cui all'articolo precedente, questa intima al denunziato atto di comparizione con invito a presentare le sue difese. L'atto di comparizione deve contenere una succinta esposizione dei fatti sui quali la denuncia e' fondata.