(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 17)
 
                              Art. 17. 
 
                        (Art. 16 T. U. 1926). 
 
  Le contravvenzioni alle disposizioni di questo testo unico, per  le
quali non e' stabilita una pena ovvero non provvede il codice penale,
sono punite con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire
duemila. 
 
  Con le stesse pene sono punite le  contravvenzioni  alle  ordinanze
emesse, in conformita' alle leggi, dai prefetti, questori,  ufficiali
distaccati di pubblica sicurezza o podesta'.