Art. 17. (Art. 16 T. U. 1926). Le contravvenzioni alle disposizioni di questo testo unico, per le quali non e' stabilita una pena ovvero non provvede il codice penale, sono punite con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire duemila. Con le stesse pene sono punite le contravvenzioni alle ordinanze emesse, in conformita' alle leggi, dai prefetti, questori, ufficiali distaccati di pubblica sicurezza o podesta'.