(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 170)
 
                              Art. 170. 
 
                       (Art. 172 T. U. 1926). 
 
  Se si tratta di ozioso, di vagabondo, di persona sospetta di vivere
col provento di reati, la Commissione gli  prescrive,  nell'ordinanza
di ammonizione, di darsi in un congruo termine al lavoro, di  fissare
stabilmente la  propria  dimora,  di  farla  conoscere,  nel  termine
stesso,  all'autorita'  locale  di  pubblica  sicurezza  e   di   non
allontanarsene senza preventivo avviso all'autorita' medesima. 
 
  Se  si  tratta  di  persone  designate  dalla  pubblica  voce  come
pericolose socialmente o per gli ordinamenti politici dello Stato, la
Commissione, oltre alle prescrizioni suindicate  puo'  imporre  tutte
quelle altre che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle  particolari
condizioni sociali e familiari dell'ammonito e alle speciali esigenze
di difesa sociale o politica.