(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 172)
 
                              Art. 172. 
 
                       (Art. 174 T. U. 1926). 
 
  La Commissione prescrive, inoltre, all'ammonito, di non  associarsi
a persone pregiudicate o sospette, di  non  rincasare  la  sera  piu'
tardi e di non uscire la mattina piu' presto di una data ora, di  non
portare armi, di non trattenersi abitualmente nelle osterie,  bettole
o in case di prostituzione e di non partecipare a pubbliche riunioni.