(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 178)
 
                              Art. 178. 
 
                       (Art. 181 T. U. 1926). 
 
  Se il minore degli anni diciotto e' privo di genitori, ascendenti o
tutori o se costoro non possono  provvedere  alla  sua  educazione  e
sorveglianza, il presidente del Tribunale ordina che sia  ricoverato,
non oltre il termine  della  minore  eta',  presso  qualche  famiglia
onesta  che  consenta  di  accettarlo,  ovvero  in  un  istituto   di
correzione. 
 
  I genitori o gli ascendenti sono tenuti al pagamento della retta  o
di quella parte di essa che sara' di volta in volta determinata.