Art. 19. (Art. 18 T. U. 1926). E' vietato di portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza. Salva l'applicazione delle pene stabilite dal codice penale per il porto abusivo di arme, i trasgressori sono puniti con l'arresto da dieci giorni a tre mesi e con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila. Le armi sono confiscate.