(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 19)
 
                              Art. 19. 
 
                        (Art. 18 T. U. 1926). 
 
  E' vietato di portare armi  nelle  riunioni  pubbliche  anche  alle
persone munite di licenza. 
 
  Salva l'applicazione delle pene stabilite dal codice penale per  il
porto abusivo di arme, i trasgressori sono puniti  con  l'arresto  da
dieci giorni a tre  mesi  e  con  l'ammenda  da  lire  cinquecento  a
cinquemila. 
 
  Le armi sono confiscate.