(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 193)
 
                              Art. 193. 
 
                       (Art. 198 T. U. 1926). 
 
  Chi  intende  adibire  un  locale  a   uso   di   meretricio   deve
sottoscrivere,  nei  modi  indicati  dal  regolamento,  un  atto   di
sottomissione davanti all'autorita' di pubblica sicurezza, nel  quale
sono determinate le condizioni e gli obblighi a cui  l'esercizio  del
locale deve essere subordinato. 
 
  La inosservanza di tali obblighi importa l'immediata  chiusura  del
locale, senza pregiudizio dell'applicazione della legge penale.