(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 197)
 
                              Art. 197. 
 
                       (Art. 202 T. U. 1926). 
 
  Gli ufficiali e agenti di  pubblica  sicurezza  hanno  facolta'  di
procedere in qualsiasi tempo a perquisizioni nei locali di meretricio
e sulle persone che vi si trovano. 
 
  Quando in un  locale  di  meretricio  si  formano  riunioni  troppo
numerose e tali da potersi ritenere pericolose per l'ordine  pubblico
o per la sicurezza pubblica, gli ufficiali e gli agenti  di  pubblica
sicurezza possono ordinarne lo sgombro.