Art. 197. (Art. 202 T. U. 1926). Gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza hanno facolta' di procedere in qualsiasi tempo a perquisizioni nei locali di meretricio e sulle persone che vi si trovano. Quando in un locale di meretricio si formano riunioni troppo numerose e tali da potersi ritenere pericolose per l'ordine pubblico o per la sicurezza pubblica, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza possono ordinarne lo sgombro.