(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 20)
 
                              Art. 20. 
 
                        (Art. 19 T. U. 1926). 
 
  Quando, in occasione  di  riunioni  o  di  assembramenti  in  luogo
pubblico o aperto  al  pubblico,  avvengono  manifestazioni  o  grida
sediziose o lesive  del  prestigio  dell'Autorita',  o  che  comunque
possono mettere in pericolo l'ordine  pubblico  o  la  sicurezza  dei
cittadini,  ovvero  quando  nelle  riunioni  o  negli   assembramenti
predetti sono commessi  delitti,  le  riunioni  e  gli  assembramenti
possono essere disciolti.