(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 219)
 
                              Art. 219. 
 
                       (Art. 224 T. U. 1926). 
 
  Durante il dichiarato stato di guerra sono giudicate dai  Tribunali
militari le persone imputate di delitti contro la personalita'  dello
Stato, la pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, ovvero  contro
le persone o  il  patrimonio,  quando  abbiano  commesso  i  predetti
delitti durante il dichiarato stato di guerra o lo stato di  pericolo
pubblico che lo abbia preceduto.