Art. 219. (Art. 224 T. U. 1926). Durante il dichiarato stato di guerra sono giudicate dai Tribunali militari le persone imputate di delitti contro la personalita' dello Stato, la pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, ovvero contro le persone o il patrimonio, quando abbiano commesso i predetti delitti durante il dichiarato stato di guerra o lo stato di pericolo pubblico che lo abbia preceduto.