(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 28)
 
                              Art. 28. 
 
                        (Art. 27 T. U. 1926). 
 
  Oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la raccolta
e la detenzione, senza licenza del Ministro per l'interno, di armi da
guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di  parti
di esse, di munizioni,  di  uniformi  militari  o  di  altri  oggetti
destinati  all'armamento  e  all'equipaggiamento  di   forze   armate
nazionali o straniere. 
 
  La  licenza  e',  altresi',  necessaria   per   la   fabbricazione,
l'importazione e l'esportazione delle armi predette  o  di  parti  di
esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati
all'armamento o all'equipaggiamento di forze armate. 
 
  Per il trasporto delle armi  stesse  nell'interno  dello  Stato  e'
necessario darne avviso al prefetto. 
 
  Il contravventore e' punito, qualora il fatto  non  costituisca  un
piu' grave reato, con l'arresto da un mese a tre anni e con l'ammenda
da lire mille a quattromila.