Art. 29. (Art. 28 T. U. 1926). Salvo quanto e' stabilito dalle leggi militari, non possono aver luogo, senza licenza del prefetto, passeggiate in forma militare con armi. Il contravventore e' punito con l'arresto fino a sei mesi. I capi o i promotori sono puniti con l'arresto fino ad un anno.