(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 29)
 
                              Art. 29. 
 
                        (Art. 28 T. U. 1926). 
 
  Salvo quanto e' stabilito dalle leggi militari,  non  possono  aver
luogo, senza licenza del prefetto, passeggiate in forma militare  con
armi. 
 
  Il contravventore e' punito con l'arresto fino a sei mesi. 
 
  I capi o i promotori sono puniti con l'arresto fino ad un anno.