(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 32)
 
                              Art. 32. 
 
                        (Art. 31 T. U. 1926). 
 
  Le licenze di  cui  agli  articoli  28  e  31  non  possono  essere
concedute a  chi  non  puo'  validamente  obbligarsi  e  sono  valide
esclusivamente per i locali indicati nelle licenze stesse. 
 
  Puo' essere consentito di condurre la  fabbrica,  il  deposito,  il
magazzino di vendita di armi, a mezzo di rappresentante. 
 
  La licenza per le collezioni di armi artistiche, rare o antiche  e'
permanente.  Debbono  tuttavia  essere  denunziati  al   questore   i
cambiamenti sostanziali della collezione o del luogo di deposito.  Il
contravventore e' punito con l'ammenda fino a lire cinquemila.