(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 33)
 
                              Art. 33. 
 
                        (Art. 32 T. U. 1926). 
 
  Chi esercita l'industria della riparazione delle  armi  deve  darne
avviso al questore e notificargli ogni  trasferimento  della  propria
officina.