(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 36)
 
                              Art. 36. 
 
                        (Art. 35 T. U. 1926). 
 
  Nessuno puo' andare in giro con un campionario di  armi,  senza  la
licenza del questore della provincia dalla quale muove. 
 
  La licenza deve essere vidimata dai questori delle provincie che si
intende percorrere. 
 
  La licenza non puo' essere rilasciata per  campionari  di  armi  da
guerra.