(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 40)
 
                              Art. 40. 
 
                        (Art. 39 T. U. 1926). 
 
  Il prefetto puo', per  ragioni  di  ordine  pubblico,  disporre  in
qualunque tempo, che le armi, le munizioni e le  materie  esplodenti,
di cui  negli  articoli  precedenti,  siano  consegnate,  per  essere
custodite in determinati depositi a cura dell'autorita'  di  pubblica
sicurezza o dell'autorita' militare.