(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 42)
 
                              Art. 42. 
 
                        (Art. 41 T. U. 1926). 
 
  Non possono essere portati, fuori della propria abitazione o  delle
appartenenze  di  essa,  armi,  mazze  ferrate  o  bastoni   ferrati,
sfollagente, noccoliere. 
 
  Senza  giustificato  motivo,  non  possono  portarsi,  fuori  della
propria abitazione o delle appartenenze di essa,  bastoni  muniti  di
puntale acuminato, strumenti da punta e da taglio atti ad offendere. 
 
  Il questore ha facolta' di dare licenza per porto d'armi lunghe  da
fuoco e il prefetto ha facolta' di concedere, in caso  di  dimostrato
bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque  misura
o bastoni animati la cui lama non abbia  una  lunghezza  inferiore  a
centimetri 65.