(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 43)
 
                              Art. 43. 
 
                        (Art. 42 T. U. 1926). 
 
  Oltre a quanto e' stabilito dall'art. 11, non puo' essere conceduta
la licenza di portare armi: 
 
  a) a chi ha riportato condanna  alla  reclusione  per  delitti  non
colposi contro le persone commessi con violenza,  ovvero  per  furto,
rapina, estorsione, sequestro di persona  a  scopo  di  rapina  o  di
estorsione; 
 
  b) a chi ha riportato condanna a  pena  restrittiva  della  liberta
personale per violenza  o  resistenza  all'autorita'  o  per  delitti
contro la personalita' dello Stato o contro l'ordine pubblico; 
 
  c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo  di  guerra,
anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi. 
 
  La licenza puo' essere ricusata ai condannati per  delitto  diverso
da quelli sopra menzionati e a chi non  puo'  provare  la  sua  buona
condotta o non da' affidamento di non abusare delle armi.