Art. 50. (Art. 49 T. U. 1926). Nel regolamento per l'esecuzione di questo testo unico saranno determinate le quantita' e le qualita' delle polveri e degli altri esplodenti che possono tenersi in casa o altrove o trasportarsi senza licenza ; e sara' altresi' stabilito per quale quantita' dei prodotti e delle materie indicate nell'art. 46 le licenze di deposito e di trasporto possono essere rilasciate dal prefetto.