(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 50)
 
                              Art. 50. 
 
                        (Art. 49 T. U. 1926). 
 
  Nel regolamento per l'esecuzione  di  questo  testo  unico  saranno
determinate le quantita' e le qualita' delle polveri  e  degli  altri
esplodenti che possono tenersi in casa o altrove o trasportarsi senza
licenza ; e sara' altresi' stabilito per quale quantita' dei prodotti
e delle materie indicate nell'art. 46 le licenze  di  deposito  e  di
trasporto possono essere rilasciate dal prefetto.