Art. 58. (Art. 57 T. U. 1926). E' vietato l'impiego di gas tossici a chi non abbia ottenuto la preventiva autorizzazione. Il contravventore e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire duemila, se il fatto non costituisce un piu' grave reato. Le prescrizioni da osservarsi nell'impiego dei gas predetti sono determinate dal regolamento.