(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 58)
 
                              Art. 58. 
 
                        (Art. 57 T. U. 1926). 
 
  E' vietato l'impiego di gas tossici a chi  non  abbia  ottenuto  la
preventiva autorizzazione. 
 
  Il contravventore e' punito con l'arresto fino a  tre  mesi  e  con
l'ammenda fino a lire duemila, se il fatto non  costituisce  un  piu'
grave reato. 
 
  Le prescrizioni da osservarsi nell'impiego dei  gas  predetti  sono
determinate dal regolamento.