(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 6)
 
                               Art. 6. 
 
                        (Art. 5 T. U. 1926). 
 
  Salvo che la legge  disponga  altrimenti,  contro  i  provvedimenti
dell'autorita' di pubblica sicurezza e' ammesso  il  ricorso  in  via
gerarchica  nel  termine  di   giorni   dieci   dalla   notizia   del
provvedimento. 
 
  Il ricorso non ha effetto sospensivo. 
 
  La legge determina i casi nei quali il provvedimento  del  prefetto
e' definitivo. 
 
  Il provvedimento, anche se definitivo,  puo'  essere  annullato  di
ufficio dal Ministro per l'interno.