Art. 6. (Art. 5 T. U. 1926). Salvo che la legge disponga altrimenti, contro i provvedimenti dell'autorita' di pubblica sicurezza e' ammesso il ricorso in via gerarchica nel termine di giorni dieci dalla notizia del provvedimento. Il ricorso non ha effetto sospensivo. La legge determina i casi nei quali il provvedimento del prefetto e' definitivo. Il provvedimento, anche se definitivo, puo' essere annullato di ufficio dal Ministro per l'interno.