(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 68)
 
                              Art. 68. 
 
                        (Art. 67 T. U. 1926). 
 
  Senza licenza del questore non si possono dare in luogo pubblico  o
aperto  o   esposto   al   pubblico   rappresentazioni   teatrali   o
cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse  di  cavalli,  ne'
altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si  possono  aprire  o
esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. 
 
  Per le gare di velocita' di autoveicoli e per le gare  aeronautiche
si applicano le disposizioni delle leggi speciali.