(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 69)
 
                              Art. 69. 
 
                        (Art. 68 T. U. 1926). 
 
  Senza  licenza  dell'autorita'  locale  di  pubblica  sicurezza  e'
vietato  dare,  anche   temporaneamente,   per   mestiere,   pubblici
trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarita', persone, animali,
gabinetti ottici o altri oggetti di curiosita', ovvero dare audizioni
all'aperto.