(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 70)
Art. 70.
(Art. 69 T. U. 1926).
Sono vietati gli spettacoli o trattenimenti pubblici che possono
turbare l'ordine pubblico o che sono contrari alla morale o al buon
costume o che importino strazio o sevizie di animali.