(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 70)
 
                              Art. 70. 
 
                        (Art. 69 T. U. 1926). 
 
  Sono vietati gli spettacoli o trattenimenti  pubblici  che  possono
turbare l'ordine pubblico o che sono contrari alla morale o  al  buon
costume o che importino strazio o sevizie di animali.