(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 74)
 
                              Art. 74. 
 
  La concessione della licenza  prevista  dall'art.  68,  per  quanto
concerne le produzioni teatrali, e' subordinata al deposito presso il
questore  di  un  esemplare  della   produzione,   che   si   intende
rappresentare munito del provvedimento ministeriale di approvazione. 
 
  Il   prefetto   puo',   per   locali   circostanze,   vietare    la
rappresentazione di qualunque produzione  teatrale,  anche  se  abbia
avuta l'approvazione del Ministero dell'interno. 
 
  L'autorita'  locale  di  pubblica  sicurezza  puo'  sospendere   la
rappresentazione   di   qualunque   produzione,   che,   per   locali
circostanze, dia luogo a disordini. 
 
  Della sospensione deve subito essere dato avviso al prefetto ed  al
Ministero.