(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 76)
 
                              Art. 76. 
 
                        (Art. 74 T. U. 1926). 
 
  Chi intende fare eseguire in luogo pubblico o aperto o  esposto  al
pubblico azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo  deve
darne preventivo avviso  scritto  all'autorita'  locale  di  pubblica
sicurezza. 
 
  E' vietato l'impiego dei fanciulli minori di  quindici  anni,  come
attori o comparse, o in qualsiasi altro modo, nella  preparazione  di
spettacoli cinematografici, eccettuati quelli aventi scopo educativo. 
 
  Il prefetto puo', in via eccezionale, autorizzare l'impiego di  uno
o  piu'  fanciulli  nella  preparazione  di  determinati   spettacoli
cinematografici,    subordinando,    pero',    tale    autorizzazione
all'osservanza di quelle condizioni che valgano a garantire la salute
e la moralita' dei fanciulli medesimi, e  sempre  quando  vi  sia  il
consenso scritto del genitore esercente  la  patria  potesta'  o  del
tutore.