Art. 76. (Art. 74 T. U. 1926). Chi intende fare eseguire in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo deve darne preventivo avviso scritto all'autorita' locale di pubblica sicurezza. E' vietato l'impiego dei fanciulli minori di quindici anni, come attori o comparse, o in qualsiasi altro modo, nella preparazione di spettacoli cinematografici, eccettuati quelli aventi scopo educativo. Il prefetto puo', in via eccezionale, autorizzare l'impiego di uno o piu' fanciulli nella preparazione di determinati spettacoli cinematografici, subordinando, pero', tale autorizzazione all'osservanza di quelle condizioni che valgano a garantire la salute e la moralita' dei fanciulli medesimi, e sempre quando vi sia il consenso scritto del genitore esercente la patria potesta' o del tutore.