(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 77)
 
                              Art. 77. 
 
                        (Art. 75 T. U. 1926). 
 
  Le  pellicole   cinematografiche,   prodotte   all'interno   oppure
importate dall'estero, tanto se  destinate  ad  essere  rappresentate
all'interno dello Stato, quanto se  destinate  ad  essere  esportate,
devono  essere   sottoposte   a   preventiva   revisione   da   parte
dell'autorita' di pubblica sicurezza.