(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 83)
 
                              Art. 83. 
 
                        (Art. 81 T. U. 1926). 
 
  Non possono sospendersi o variarsi gli spettacoli gia' incominciati
senza  il  consenso  dell'ufficiale  di  pubblica  sicurezza  che  vi
assiste.