(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 84)
Art. 84.
(Art. 82 T. U. 1926).
I prefetti provvedono, con regolamenti da tenersi costantemente
affissi in luogo visibile, al servizio d'ordine e di sicurezza nei
teatri e negli altri luoghi di pubblico spettacolo.