(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 84)
 
                              Art. 84. 
 
                        (Art. 82 T. U. 1926). 
 
  I prefetti provvedono, con  regolamenti  da  tenersi  costantemente
affissi in luogo visibile, al servizio d'ordine e  di  sicurezza  nei
teatri e negli altri luoghi di pubblico spettacolo.