(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 86)
 
                              Art. 86. 
 
                        (Art. 84 T. U. 1926). 
 
  Non possono esercitarsi,  senza  licenza  del  questore,  alberghi,
compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie o altri
esercizi in cui si vendono al minuto  o  si  consumano  vino,  birra,
liquori od altre bevande anche non alcooliche, ne' sale pubbliche per
bigliardi o  per  altri  giuochi  leciti  o  stabilimenti  di  bagni,
esercizi di rimessa di autoveicoli o di  vetture,  ovvero  locali  di
stallaggio e simili. 
 
  La licenza e' necessaria anche  per  lo  spaccio  al  minuto  o  il
consumo di vino, di birra e di  qualsiasi  bevanda  alcoolica  presso
enti collettivi o circoli privati di qualunque specie,  anche  se  la
vendita o il consumo siano limitati ai soli soci.