(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 89)
 
                              Art. 89. 
 
                        (Art. 87 T. U. 1926). 
 
  E' vietata, senza speciale autorizzazione del prefetto, la  vendita
nei  pubblici  esercizi  delle  bevande  alcooliche  che  abbiano  un
contenuto in alcool superiore al 21 % del volume.