(Testo-art. 1)
 
                Testo unico delle leggi sulla pesca. 
 
 
                               Art. 1. 
 
 
        (Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 1, commi 1° e 3°). 
 
  La presente legge regola la pesca nelle acque del demanio  pubblico
e del mare territoriale, ed in quelle di proprieta' privata nei  casi
espressamente stabiliti. 
  Per quanto riguarda la polizia delle acque e della navigazione,  il
trattamento da usarsi  verso  gli  stranieri,  e  le  concessioni  di
pertinenze del demanio pubblico  e  del  mare  territoriale,  restano
inalterate  le  disposizioni  contenute  nel  codice   della   marina
mercantile, ed in altre leggi.