(Testo-art. 10)
 
                              Art. 10. 
 
 
   (R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 2, comma 4°). 
 
  Nelle concessioni di derivazione d'acqua  debbono  prescriversi  le
opere necessarie nell'interesse dell'industria della pesca (scale  di
monta, piani inclinati, graticci all'imbocco  dei  canali  di  presa,
ecc.), in  base  agli  elementi  tecnici  che  saranno  richiesti  al
Ministero dell'agricoltura e delle foreste. 
  Con le stesse modalita' possono anche essere ordinate modificazioni
in opere preesistenti, e, qualora la costruzione  di  opere  speciali
per  la  pesca  non   sia   possibile,   potranno   prescriversi   al
concessionario immissioni annuali di avannotti a sue spese.