Art. 11. (Decreto-legge Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 698, art. 4). Gli enti pubblici, le societa' ed i privati possono ottenere dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste la concessione di eseguire lavori di acquicoltura nei tratti di corsi e bacini pubblici d'acqua dolce, privi o poveri di pesci d'importanza economica. I concessionari avranno diritto di esercitare, sotto il controllo del Ministero, per il periodo di sei anni, la pesca esclusiva nei tratti medesimi, salvo l'osservanza delle vigenti norme di polizia della pesca e delle acque. In caso di inadempienza alle norme del capitolato miranti al miglioramento della pescosita' delle acque ed all'approvvigionamento dei mercati nazionali, il Ministero ha facolta' di revocare la concessione. I concessionari non hanno diritto a compensi per opere eseguite, anche quando, per inadempienza o per ragioni di interesse pubblico, la concessione sia revocata prima dello scadere del termine.