(Testo-art. 11)
 
                              Art. 11. 
 
 
   (Decreto-legge Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 698, art. 4). 
 
  Gli enti pubblici, le societa' ed i privati  possono  ottenere  dal
Ministero dell'agricoltura e delle foreste la concessione di eseguire
lavori di acquicoltura nei tratti di corsi e bacini pubblici  d'acqua
dolce,  privi  o  poveri   di   pesci   d'importanza   economica.   I
concessionari avranno diritto di esercitare, sotto il  controllo  del
Ministero, per il periodo di sei anni, la pesca esclusiva nei  tratti
medesimi, salvo l'osservanza delle vigenti  norme  di  polizia  della
pesca e delle acque. 
  In caso di  inadempienza  alle  norme  del  capitolato  miranti  al
miglioramento della pescosita' delle acque ed  all'approvvigionamento
dei mercati nazionali,  il  Ministero  ha  facolta'  di  revocare  la
concessione. 
  I concessionari non hanno diritto a compensi  per  opere  eseguite,
anche quando, per inadempienza o per ragioni di  interesse  pubblico,
la concessione sia revocata prima dello scadere del termine.