Art. 12. (Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 7, e R. decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, art. 2). L'Amministrazione della marina mercantile puo', sentita quella del Demanio per quanto concerne la misura del canone, dare in concessione, per la durata non maggiore di 99 anni, tratti di spiaggia, di acque demaniali e di mare territoriale a coloro che intendano intraprendere allevamenti di pesci e di altri animali acquatici, nonche' coltivazioni di coralli e di spugne. Tali concessioni saranno subordinate alle condizioni richieste dagli interessi generali, ed a quelle necessarie ad assicurare lo effettivo e continuo esercizio delle intraprese.