(Testo-art. 12)
 
                              Art. 12. 
 
 
(Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 7, e R. decreto-legge 25  febbraio
                       1924, n. 456, art. 2). 
 
  L'Amministrazione della marina mercantile puo', sentita quella  del
Demanio  per  quanto  concerne  la  misura  del   canone,   dare   in
concessione, per la  durata  non  maggiore  di  99  anni,  tratti  di
spiaggia, di acque demaniali e di  mare  territoriale  a  coloro  che
intendano intraprendere allevamenti  di  pesci  e  di  altri  animali
acquatici,  nonche'  coltivazioni  di  coralli  e  di  spugne.   Tali
concessioni  saranno  subordinate  alle  condizioni  richieste  dagli
interessi generali, ed a quelle necessarie ad assicurare lo effettivo
e continuo esercizio delle intraprese.