Art. 13. (Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 10). Lo scopritore di un banco di corallo nelle acque dello Stato ha il diritto esclusivo di sfruttarlo per tutta la durata delle due stagioni successive a quella della scoperta, purche' ne faccia la denunzia nei modi prescritti dai regolamenti, e ne curi la coltivazione. Tale termine potra' esser prorogato nei casi e modi che saranno stabiliti dai regolamenti.