(Testo-art. 13)
 
                              Art. 13. 
 
 
               (Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 10). 
 
  Lo scopritore di un banco di corallo nelle acque dello Stato ha  il
diritto esclusivo  di  sfruttarlo  per  tutta  la  durata  delle  due
stagioni successive a quella della scoperta,  purche'  ne  faccia  la
denunzia  nei  modi  prescritti  dai  regolamenti,  e  ne   curi   la
coltivazione. 
  Tale termine potra' esser prorogato nei casi  e  modi  che  saranno
stabiliti dai regolamenti.