Art. 14. (Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 17). Le provincie, i comuni e i consorzi di scolo o di irrigazione, se vogliono riservarsi la esclusivita' della pesca sulle acque che loro appartengono, debbono farne pubblica dichiarazione. In mancanza di questa, la pesca sulle acque stesse sara' libera, salvo l'osservanza delle norme vigenti per la polizia e per il regime idraulico.