(Testo-art. 14)
 
                              Art. 14. 
 
 
               (Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 17). 
 
  Le provincie, i comuni e i consorzi di scolo o di  irrigazione,  se
vogliono riservarsi la esclusivita' della pesca sulle acque che  loro
appartengono, debbono farne pubblica dichiarazione.  In  mancanza  di
questa, la pesca sulle acque stesse sara' libera, salvo  l'osservanza
delle norme vigenti per la polizia e per il regime idraulico.