(Testo-art. 16)
 
                              Art. 16. 
 
 
(R. decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1140, art.  1;  legge  24  marzo
                  1921, n. 312, art. 34, comma 7°). 
 
  L'Ufficio centrale della pesca presso il Ministero dell'agricoltura
e delle foreste tratta le seguenti materie: 
  Leggi e regolamenti sulla pesca - Diritti esclusivi di pesca  sulle
acque pubbliche di cui all'art. 26, salvo le  attribuzioni  spettanti
al Ministero delle comunicazioni in base alla legge 2  gennaio  1910,
n. 2, ed al R. decreto 23 gennaio 1910, n. 75  -  Disciplina  tecnica
della pesca - Sussidi ed incoraggiamenti all'industria della pesca  -
Credito peschereccio - Cooperative fra pescatori e  loro  consorzi  -
Amministrazione degli uffici provinciali - Commissione  consultiva  e
Comitato  permanente  della   pesca   -   Rapporti   con   le   altre
Amministrazioni - Pubblicazioni sulla pesca. 
  Ripopolamenti delle acque  pubbliche  -  Esame  dei  capitolati  di
concessione e di affitto delle acque demaniali - Indagini sulle acque
nei riguardi della piscicultura e della pesca - Sorveglianza  tecnica
degli   stabilimenti   ittiogenici   e   incubatori   -   Squadriglia
sperimentale di pesca - Crociere e campagne di  pesca  -  Decreti  di
autorizzazione all'esercizio della pesca meccanica  -  Controllo  dei
mercati - Trasporti del pesce - Ricerche  statistiche  sull'industria
della  pesca  -  Industrie  sussidiarie  -  Rapporti   col   Comitato
talassografico - Istruzione professionale dei pescatori. 
  Per decreto Reale  si  provvedera'  alla  unificazione,  presso  il
Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di tutti i servizi per la
pesca,  salvo  le   attribuzioni   spettanti   al   Ministero   delle
comunicazioni per effetto della  presente  legge  o  di  altre  leggi
speciali.