(Testo-art. 18)
 
                              Art. 18. 
 
 
(Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 34, commi 8°, 9° e 10°, e art. 35,
                             comma 2°). 
 
  Per le ricerche scientifiche applicate alla pesca e  per  tutte  le
indagini relative  all'incremento  di  tale  industria  il  Ministero
dell'agricoltura e  delle  foreste  si  vale  del  Regio  laboratorio
centrale   di   idrobiologia   applicata   alla   pesca,   dipendente
dall'Ufficio centrale della pesca,  che  lo  dirige,  di  Osservatori
limnologici per lo studio dei bacini lacustri, e  di  Osservatori  di
pesca marittima. 
  Alla direzione ed al funzionamento degli Osservatori, che non hanno
carattere permanente,  il  Ministero  provvede  di  volta  in  volta,
destinandovi funzionari propri, o delle Regie universita', salvo, per
il personale  di  queste,  l'assenso  del  Ministero  dell'educazione
nazionale.  L'azione  degli  Osservatori  di   pesca   marittima   e'
integrata, per le indagini pratiche al  largo,  da  quella  della  R.
squadriglia sperimentale di pesca creata con  R.  decreto  10  giugno
1920, n. 913, e, per le ricerche oceanografiche, da quella del  Regio
comitato talassografico italiano. 
  Il Ministero puo' inoltre concedere una speciale sovvenzione  annua
alla Stazione idrobiologica di Milano per la  fondazione  di  Sezioni
limnologiche temporanee sui laghi dell'Alta Italia.