(Testo-art. 2)
 
                               Art. 2. 
 
 
(Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 2, comma 1°; legge 24 marzo  1921,
                          n. 312, art. 23). 
 
  I  regolamenti  per  la  esecuzione  della  presente  legge,  e  le
successive loro modificazioni, saranno approvati con  decreto  Reale,
su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di  concerto
con  quello  per  le  comunicazioni  per  quanto  concerne  la  pesca
marittima, e con gli altri Ministeri interessati, sentito  il  parere
della Commissione consultiva della pesca e del  Consiglio  di  Stato.
Sara' anche  sentito  il  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici
qualora i regolamenti interessino il regime idraulico.