Art. 2. (Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 2, comma 1°; legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 23). I regolamenti per la esecuzione della presente legge, e le successive loro modificazioni, saranno approvati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le comunicazioni per quanto concerne la pesca marittima, e con gli altri Ministeri interessati, sentito il parere della Commissione consultiva della pesca e del Consiglio di Stato. Sara' anche sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici qualora i regolamenti interessino il regime idraulico.