(Testo-art. 20)
 
                              Art. 20. 
 
 
(Legge 24 marzo 1921, n. 312,  art.  18  e  art.  27,  comma  5°;  R.
     decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 2, comma 1°). 
 
  Chi eserciti il mestiere  di  pescatore  nelle  acque  marittime  e
lagunari deve essere provvisto del libretto di matricola o del foglio
di  ricognizione,  di  cui  all'art.  19  del  Codice  della   marina
mercantile e 103 del relativo regolamento. 
  I fanciulli di eta' minore di 14 anni non  possono  essere  ammessi
all'esercizio della pesca a bordo di navi o galleggianti, a meno  che
su di essi non siano impiegati membri della loro famiglia. 
  Di tale  condizione  deve  essere  fatta  menzione  nel  titolo  di
iscrizione  fra  la  gente  di  mare,  che  viene   loro   rilasciato
dall'autorita' marittima a norma delle disposizioni di cui  al  primo
comma, sempre che  risultino  soddisfatte  le  condizioni  prescritte
dalle  vigenti  disposizioni  sui   requisiti   di   istruzione   per
l'ammissione al lavoro negli stabilimenti industriali. 
  E' cura degli uffici di porto di  annotare  sui  documenti  di  cui
sopra gli imbarchi e gli sbarchi, e di trascrivervi tutte le pene per
infrazioni alle norme  della  presente  legge  ed  alle  disposizioni
riguardanti la polizia della pesca. 
  Le pene debbono essere annotate anche nei registri della  gente  di
mare. 
  Per tali effetti e' fatto obbligo  al  cancelliere  del  magistrato
giudicante di comunicare alla  Capitaneria  di  porto  competente  le
sentenze relative ai reati di pesca. 
  Nel caso di recidiva che importi sospensione  dell'esercizio  della
pesca,  la  Capitaneria  di  porto  deve,  durante  il  tempo   della
sospensione, ritirare il libretto o il foglio di ricognizione.