Art. 20. (Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 18 e art. 27, comma 5°; R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 2, comma 1°). Chi eserciti il mestiere di pescatore nelle acque marittime e lagunari deve essere provvisto del libretto di matricola o del foglio di ricognizione, di cui all'art. 19 del Codice della marina mercantile e 103 del relativo regolamento. I fanciulli di eta' minore di 14 anni non possono essere ammessi all'esercizio della pesca a bordo di navi o galleggianti, a meno che su di essi non siano impiegati membri della loro famiglia. Di tale condizione deve essere fatta menzione nel titolo di iscrizione fra la gente di mare, che viene loro rilasciato dall'autorita' marittima a norma delle disposizioni di cui al primo comma, sempre che risultino soddisfatte le condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni sui requisiti di istruzione per l'ammissione al lavoro negli stabilimenti industriali. E' cura degli uffici di porto di annotare sui documenti di cui sopra gli imbarchi e gli sbarchi, e di trascrivervi tutte le pene per infrazioni alle norme della presente legge ed alle disposizioni riguardanti la polizia della pesca. Le pene debbono essere annotate anche nei registri della gente di mare. Per tali effetti e' fatto obbligo al cancelliere del magistrato giudicante di comunicare alla Capitaneria di porto competente le sentenze relative ai reati di pesca. Nel caso di recidiva che importi sospensione dell'esercizio della pesca, la Capitaneria di porto deve, durante il tempo della sospensione, ritirare il libretto o il foglio di ricognizione.