(Testo-art. 23)
 
                              Art. 23. 
 
 
(Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 16, commi 1-5; R. decreto-legge 21
ottobre 1923, n. 2726, art. 1 e 2; R. decreto-legge 20 novembre 1927,
     n. 2525, art. 1, comma 2°, e legge 8 luglio 1929, n. 1224). 
 
  Sono estinti i diritti esclusivi di pesca nelle acque  del  demanio
pubblico marittimo e  lagunare  e  nel  mare  territoriale,  compresi
quelli per l'impianto di tonnare e mugginare, che  risalgano  a  data
anteriore all'entrata in vigore della legge 4 marzo 1877, n. 3706,  e
che  non  siano  stati  effettivamente  esercitati   nel   trentennio
anteriore alla data del 24 marzo 1921. 
  Sono pure estinti i diritti medesimi, qualora il loro possesso  non
sia stato gia' riconosciuto  a  mente  degli  articoli  3  e  99  del
regolamento 13 novembre 1882, n. 1090, e dei Regi decreti  15  maggio
1884, n. 2503, e 23 gennaio 1910,  n.  75,  o  quando,  entro  il  31
dicembre 1921, gli aventi diritto non abbiano presentato  domanda  di
riconoscimento, corredata con i documenti prescritti dall'art. 4  del
sopracitato decreto 15 maggio 1884, n. 2503. 
  Entro il  30  giugno  1932,  la  Direzione  generale  della  marina
mercantile procedera' alla revisione  dei  decreti,  coi  quali  gia'
venne riconosciuto il possesso di diritti esclusivi di pesca. A  tale
effetto gli interessati debbono esibire i documenti giustificativi  a
suo tempo prodotti entro il termine di due mesi  da  che  ne  abbiano
avuta richiesta. Trascorso inutilmente tale termine, la revisione  ha
parimenti luogo, sulla base dei documenti che avranno potuto comunque
essere raccolti dall'Amministrazione. 
  Il riconoscimento sara', sentito il Consiglio di Stato, revocato  o
confermato con decreto del Ministro per le  comunicazioni,  che,  nel
caso di conferma, dovra'  determinare  l'oggetto  specifico  di  ogni
diritto ed il suo modo di esercizio,  in  conformita'  ai  titoli  di
acquisto ed al possesso goduto nel trentennio  anteriore  all'entrata
in vigore della legge 24 marzo 1921, n. 312. 
  Contro la pronunzia di revoca e' soltanto ammesso reclamo  in  sede
contenziosa avanti al Tribunale superiore delle acque  istituito  col
R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161,  e  secondo  le  norme  stabilite
anche col R. decreto 27 novembre 1919, n. 2235. 
  Le disposizioni circa i diritti  esclusivi  di  pesca  nel  demanio
pubblico marittimo  e  lagunare  e  nel  mare  territoriale,  non  si
applicano ai diritti  patrimoniali  di  pesca  attualmente  posseduti
dallo Stato.